Separazioni, divorzi e tutela dei minori.

Quando s’intraprende la via della separazione che poi condurrà, eventualmente, al divorzio è necessario, in primo luogo, consultare un avvocato che possa illustrare alla parte quali diritti e doveri ha nei confronti dell’altro coniuge e verso i figli. Le scelte che vengono compiute in questa fase devono essere assunte con molta lucidità e serenità, al fine di evitare che comportamenti impulsivi possano, poi, pregiudicare l’esito di un eventuale futuro giudizio.

Ecco quali sono i passaggi della separazione:

  • Una volta che si è deciso di separarsi si contatta il proprio avvocato che aiuterà la parte nella raccolta delle informazioni necessarie.
  • Prima di comunicarlo ufficialmente all’altro coniuge è opportuno valutare la possibilità di giungere a un accordo consensuale.
  • Qualora il desiderio di separazione scaturisca da episodi di tradimento o violenza esistono i presupposti per richiedere l’addebito della separazione all’altro coniuge che, nei casi di separazione per colpa perderà, di fatto, il diritto al mantenimento ma non agli alimenti se sussiste lo stato di bisogno.
  • A questo punto sarà necessario comunicare al coniuge la decisione assunta.
  • Dopo aver valutato con attenzione tutti gli aspetti precedentemente esaminati, si potrà decidere se intraprendere una separazione consensuale o giudiziale.

Separazione consensuale

La separazione consensuale è sicuramente la soluzione migliore sia da un punto di vista economico, che relazionale ed emotivo.

È un approccio che può essere seguito quando entrambi i coniugi sono concordi nel separarsi e hanno raggiunto un accordo sulle questioni economiche, sulle modalità di affidamento, di collocamento, di visita e di contribuzione nei confronti i figli, nonché sulla divisione dei beni in comune.

In questo caso il compito dell'avvocato è quello di accompagnare i coniugi nella stesura del ricorso da depositare presso il Tribunale competente, al fine di ottenere l'omologa dell'accordo, che diventerà la sentenza di separazione.

Una volta depositato il ricorso presso il Tribunale competente, verrà fissata l'udienza di comparizione dei coniugi che dovranno essere personalmente presenti e nell’ambito della quale il Giudice procederà al tentativo di conciliazione.

Se la volontà di separarsi viene confermata, in esecuzione degli accordi assunti, il Tribunale procederà ad omologare l'accordo di separazione.


Separazione giudiziale

Quando manca un accordo tra i coniugi o la separazione è voluta da una sola delle parti si deve optare per la separazione giudiziale.

Il coniuge, assistito dal suo legale di fiducia, si rivolge al Tribunale competente che deposita il ricorso contenente le richieste che riguardano l'assegnazione della casa coniugale, le modalità di visita dei figli, il contributo al mantenimento per sé e per i figli, sussistendone i presupposti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Anche nel caso di separazione giudiziale le parti compariranno personalmente e rispettivamente con il proprio avvocato davanti al Giudice, all'udienza fissata, durante la quale il Giudice esperirà il tentativo di conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il Giudice - sentite le parti - assume i provvedimenti urgenti e provvisori, fissando l'udienza per prosecuzione del giudizio.

Il procedimento si conclude con la pronuncia della sentenza che stabilisce le condizioni della separazione e che statuisce anche in ordine alla domanda di addebito ove formulata.

L'avvocato ha l’importante compito di facilitare gli accordi tra coniugi e di verificare se le posizioni tra le parti sono veramente così distanti da compromettere la stesura di un accordo consensuale.