F.A.Q. - Domande frequenti
Con la separazione il marito e la moglie assumono la condizione di coniugi separati. Anche con la pronuncia della sentenza di separazione si rimane coniugi e non ci si può risposare. Con il divorzio il matrimonio si scioglie e i coniugi acquistano la libertà di stato. Con il divorzio si mette per sempre la parola fine all’esperienza coniugale.
Le tempistiche sono legate al tipo di separazione scelta, consensuale o giudiziale. È ben evidente che l’accordo consensuale conduce in tempi brevi e con costi più contenuti alla sentenza di separazione.
Nelle ipotesi di inosservanza dolosa o colposa dei doveri matrimoniali. Deve trattarsi di inadempimento agli obblighi nascenti dal matrimonio di natura intenzionale. Occorre chiarire che l’addebito non può essere chiesto né dichiarato in un accordo di separazione consensuale e neppure nell’ambito della separazione mediante negoziazione assistita. La responsabilità del coniuge deve essere accertata e dichiarata dal Giudice.
Con la riforma del 2015 sono stati abbreviati i termini intercorrenti tra la separazione e il divorzio.
I termini per divorziare dopo la riforma sono:
- Un anno in ipotesi di separazione giudiziale
- Sei mesi in ipotesi di separazione consensuale.
Per rispondere al quesito occorre prendere le mosse dalla norma contenuta nell’art. 337 ter c.c. il quale prevede, in tema di provvedimenti economici relativi ai figli in caso di separazione tra i genitori, che ciascuno di essi (salvo diversi accordi tra le parti) è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il Giudice stabilisce, quando necessario, la corresponsione di un assegno periodico che va determinato come segue:
- esigenze attuali del figlio
- tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori
- tempi di permanenza presso ciascun genitore
- risorse economiche di entrambi i genitori
- valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore.
La separazione dei coniugi fa cessare l’obbligo della coabitazione come stabilito dall’art. 143 c.c. che rientra tra i doveri coniugali.
L’art. 337 sexies del codice civile stabilisce il principio che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto in primis dell’interesse dei figli.
Il presupposto principale dell’assegnazione della casa familiare è il collocamento dei figli. Se non ci sono eccezioni, resterà nella casa il coniuge con il quale i figli convivono, al fine di evitare di creare nei confronti della prole altri traumi.